Approvato definitivamente
dall’Assemblea del Centro
il 18 giugno 2021
TITOLO I. Designazione e sede del Centro di Studi Muratoriani
Art. 1
Il Centro di Studi Muratoriani, di seguito denominato Centro, istituito a Modena il 21 aprile 1952 con l’approvazione di un primo Statuto; registrato con atto notarile, includente un nuovo Statuto, il 18 maggio 1965 (notaio Paolo Coppini in Modena, rep. 14673/5033, reg. a Modena il 20 maggio 1965, n. 2092); riconosciuto con DPR del 5 giugno 1967, n. 1289, “Dichiarazione di Edizione Nazionale del Carteggio di Ludovico Antonio Muratori”, “da farsi a cura del Centro di Studi Muratoriani, con sede in Modena” (Gazzetta Ufficiale 10-1-1968, n. 7, p. 123), si costituisce col presente atto quale Associazione di diritto privato ai sensi degli art. 14 e seguenti del Codice Civile.
L’Associazione ha durata illimitata, non persegue fini di lucro e ha la propria sede legale in Modena, nell’Aedes Muratoriana in via della Pomposa n.1. Su delibera dell’Assemblea ordinaria può variare la propria sede che deve essere posta nel comune di Modena o nel comune di Vignola (Modena).
TITOLO II. Compiti del Centro di Studi Muratoriani
Art. 2
Compiti del Centro sono:
• promuovere e valorizzare con la pubblicazione di ricerche, studi ed edizioni di fonti, la figura, l’opera e la fortuna di Lodovico Antonio Muratori
• sviluppare indagini e ricerche sui suoi rapporti con il territorio, le istituzioni culturali di riferimento e la cultura a lui contemporanea, con particolare attenzione al carteggio muratoriano
• studiare la vasta tematica da lui espressa e suscitata
• favorire la conoscenza della figura e delle opere sue attraverso conferenze, lezioni o interventi nelle scuole, visite guidate e altre iniziative pubbliche, ivi compresa la gestione di un sito web che diffonda ad ampio raggio e informi tempestivamente su ogni fatto o evento pertinente al tema.
Art. 3
A questi fini il Centro:
• si impegna in attività di studio e di diffusione dell’opera muratoriana
• organizza conferenze, seminari, convegni nazionali e internazionali, mostre, in collaborazione anche con altri enti di cultura e di ricerca
• incoraggia l’accesso, specie dei giovani, alla ricerca scientifica
• pubblica l’Edizione Nazionale del Carteggio di Lodovico Antonio Muratori
• pubblica i volumi della serie “Biblioteca del Carteggio” e altre monografie in linea con gli scopi culturali del Centro, anche online
• pubblica Atti, brevi memorie e studi nel periodico “Muratoriana”, diffuso anche in edizione online
TITOLO III. Patrimonio sociale
Art. 4
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
· dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dagli Associati
· dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni
· da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati
· da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
L’Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:
· quote associative annuali eventualmente disposte
· contributi degli aderenti e/o privati
· contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche
· contributi di organismi internazionali
· rimborsi derivanti da convenzioni
Il patrimonio del Centro è costituito anche dalla Biblioteca, formata in buona parte da libri e documenti provenienti da donazioni o da acquisti.
Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell’Associazione, il cui esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
TITOLO IV. I Soci
Art. 5
Il corpo sociale è costituito da Soci effettivi (in numero massimo di 40), corrispondenti (in numero massimo di 60), sostenitori e aggregati (a numero aperto) con corresponsione di un contributo economico annuale.
Accanto a questi opera una Commissione centrale formata dagli esponenti delle più importanti Istituzioni cittadine, considerati soprannumerari, ma con gli stessi diritti dei Soci effettivi.
Detta Commissione è costituita da:
· Il Presidente dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena
· Il Direttore dell’Archivio di Stato di Modena
· Il Direttore della Biblioteca Estense Universitaria di Modena
· Il Direttore dell’Archivio Storico Comunale di Modena
· Il Presidente della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi
· Il Rettore dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
· L’Arcivescovo di Modena
· Il Sindaco di Modena
· Il Sindaco di Vignola (Modena)
· Il Dirigente Scolastico Provinciale di Modena
I membri della Commissione centrale possono delegare propri rappresentanti per le assemblee.
Art. 6
· I Soci effettivi e corrispondenti sono scelti tra gli studiosi che abbiano acquistato benemerenze nel campo degli studi muratoriani.
· Tra essi possono essere eletti anche componenti della Commissione centrale.
Art. 7
· I Soci effettivi e i componenti la Commissione centrale eleggono i nuovi Soci effettivi e corrispondenti ed eleggono il Consiglio Direttivo, i cui membri vanno scelti tra i soci effettivi.
· Il Presidente propone un Vicepresidente la cui nomina viene ratificata dal Consiglio.
Art. 8
· Enti, Associazioni e persone fisiche possono chiedere l’ammissione al Centro come Soci sostenitori, assumendo l’impegno di sostenere finanziariamente o in altro modo le attività del Centro.
· La domanda di ammissione, la modalità e l’entità dell’impegno saranno valutate dal Consiglio direttivo e regolate mediante apposito accordo. La durata dell’aggregazione è strettamente collegata all’impegno associativo e al sostegno prestato.
TITOLO V. Doveri dei Soci
Art. 9
I Soci effettivi hanno il dovere di:
· Contribuire all’attività del Centro anche accettando le cariche a cui venissero eletti dall’Assemblea Generale
· Inviare al Centro una copia di ogni loro pubblicazione pertinente agli studi muratoriani
· Corrispondere eventuali contributi economici deliberati dall’Assemblea Generale
Art. 10
I Soci corrispondenti hanno il dovere di:
· Contribuire all’attività del Centro collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative
· Inviare al Centro una copia di ogni loro pubblicazione pertinente agli studi muratoriani
· Corrispondere eventuali contributi economici deliberati dall’Assemblea Generale.
TITOLO VI. Diritti dei Soci
Art. 11
I Soci effettivi hanno il diritto di:
· Frequentare i locali del Centro e consultare i testi conservati nella Biblioteca
· Formulare proposte per l’attività del Centro e proporre l’elezione di nuovi soci
· Esprimere il proprio voto nell’Assemblea Generale
Art. 12
I Soci corrispondenti hanno il diritto di:
· Frequentare i locali del Centro e consultare i testi conservati nella Biblioteca
· Formulare proposte per l’attività del Centro
· Partecipare alle Assemblee Generali, con diritto di parola e proposta, ma senza diritto di voto
TITOLO VII. Recesso, decadenza ed esclusione degli associati
Art. 13
La qualifica di associato si perde per decesso, dimissioni volontarie, esclusione.
Può recedere, comunicandolo per iscritto al Presidente, l’associato che non intende continuare a collaborare alle attività dell’Associazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l’associato:
· Danneggi moralmente e materialmente l’Associazione
· Non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali
· Non ottemperi all’eventuale pagamento delle quote sociali
L’esclusione è deliberata dopo che all’associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l’esclusione, con l’assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L’interessato può proporre ricorso all’assemblea degli associati che delibererà sull’accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.
L’associato dimissionario o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.
Il decesso dell’associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
TITOLO VIII. Organi del Centro
Art. 14
Sono organi del Centro:
• il Presidente
• il Consiglio Direttivo
• l’Assemblea Generale
Art. 15
Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, comprende:
• il Vicepresidente
• il Segretario Generale
• il Tesoriere
• il Bibliotecario
• tre Consiglieri elettivi
• tre Consiglieri di diritto
Art. 16
Sono Consiglieri di diritto:
· il Direttore dell’Archivio di Stato di Modena
· il Direttore della Biblioteca Estense Universitaria di Modena
· il Presidente della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi
Art. 17
L’Assemblea Generale del Centro è costituita dai Soci effettivi, dai membri del Consiglio Direttivo e dai membri della Commissione Centrale. All’Assemblea generale possono partecipare anche i Soci corrispondenti con facoltà di parola, e di proposta, ma senza diritto di voto.
L’Assemblea Generale ordinaria ha luogo ordinariamente a Modena in presenza all’inizio dell’anno accademico e comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno. È possibile anche svolgerla in modalità telematica o in forma mista, in presenza nella sede prescelta e al contempo in via telematica.
Hanno diritto al voto i Soci effettivi e i componenti della Commissione Centrale.
È ammesso il voto per corrispondenza o con sistema telematico.
L’Assemblea Generale ordinaria si svolge con il seguente ordine del giorno:
· relazione sull’attività svolta nell’anno trascorso
· approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo
· nomina dei Soci effettivi e corrispondenti
Ogni tre anni l’Assemblea Generale si riunisce una seconda volta per la nomina dei membri elettivi del Consiglio Direttivo, cioè del Presidente, del Segretario Generale, del Bibliotecario, del Tesoriere, dei tre Consiglieri elettivi; contestualmente sono eletti anche i Revisori dei conti.
Hanno diritto al voto i Soci effettivi e i componenti della Commissione Centrale.
Presidente, Vicepresidente, Consiglieri elettivi devono essere eletti tra i Soci effettivi e solo eccezionalmente tra i membri della Commissione Centrale.
L’Assemblea triennale per la designazione del Consiglio Direttivo va tenuta tra ottobre e dicembre in modo che i nuovi eletti diventino operativi con l’anno solare successivo.
Anche per questa votazione è ammesso il voto per corrispondenza o con sistema telematico.
Nel caso in cui si debba svolgere in corso di triennio un’elezione suppletiva per cariche resesi vacanti, i neoelettti entrano in funzione all’inizio del mese successivo dall’avvenuta nomina e scadono unitamente al Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti con la partecipazione, in presenza o telematica, di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
Ulteriori convocazioni durante l’anno possono essere disposte ogni qualvolta lo stesso Presidente, oppure almeno tre membri del Consiglio direttivo o dieci Soci effettivi ne ravvisino l’opportunità.
Funge da segretario delle Assemblee il Segretario Generale.
Art. 18
Per la validità dell’Assemblea Generale è richiesta la maggioranza assoluta dei Soci effettivi. Trascorsa un’ora, l’assemblea passa in seconda convocazione e la riunione è valida qualunque sia il numero dei Soci effettivi presenti.
TITOLO IX. Compiti degli organi del Centro
Art. 19
Il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale del Centro, di cui dirige e coordina l’attività.
Cura l’esatta osservanza dello Statuto, cura l’amministrazione e progetta piani di lavoro, di pubblicazioni e di convegni, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma gli atti, indice l’Assemblea Generale e ne presiede le riunioni, indice le adunanze e organizza i convegni di studio.
Art. 20
I progetti proposti dal Presidente e dal Vicepresidente debbono essere discussi e ratificati dal Consiglio Direttivo.
TITOLO IX. Compiti degli organi del Centro
Art. 21
Il Segretario Generale tiene il protocollo della corrispondenza del Centro; redige i verbali delle Assemblee Generali; compila gli Atti, ovvero il rendiconto dei lavori svolti dal Centro nell’anno precedente; aggiorna l’anagrafica dei Soci; cura l’organizzazione delle votazioni che possono avvenire anche con sistemi telematici o eventuali altre tecnologie che forniscano garanzie di affidabilità.
Art. 22
Il Tesoriere compila i bilanci consuntivo e preventivo, sottoponendoli al Consiglio Direttivo e all’approvazione dell’Assemblea Generale; cura le entrate e le uscite e la relativa contabilità; riscuote e custodisce le somme dei vari proventi.
Art. 23
Il Bibliotecario redige l’elenco dei libri e delle pubblicazioni ricevute; ha la custodia e la cura della Biblioteca, ivi comprese le sue estensioni informatiche, l’archiviazione dei dati in forma elettronica, la loro divulgazione via web.
Art. 24
I Consiglieri di diritto e i Consiglieri elettivi affiancano il Presidente nell’assunzione delle sue decisioni.
Art. 25
Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti fra i Soci. Il Collegio vigila sulla gestione amministrativa del Centro, esamina il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, redigendo su di essi una relazione scritta da presentare all’Assemblea Generale.
TITOLO X. Elezioni dei Soci
Art. 26
Le elezioni dei Soci effettivi e corrispondenti sono di competenza dell’Assemblea ordinaria dei Soci. Le relative operazioni si compiono una sola volta per anno accademico e si svolgono secondo le modalità indicate negli articoli successivi.
Art. 27
Allo scadere di ogni anno accademico, e ordinariamente entro il 15 gennaio, il Segretario Generale comunica ai Soci effettivi e ai membri della Commissione Centrale il numero dei posti vacanti per Soci effettivi e corrispondenti. Entro trenta giorni i Soci fanno pervenire le proposte scritte e motivate di nuove nomine, che sono poi trasmesse per iscritto a tutti i Soci effettivi e sottoposte all’approvazione dell’Assemblea ordinaria.
Art. 28
Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto.
Art. 29
Agli effetti della validità della designazione delle cariche e della nomina dei Soci effettivi e dei Soci corrispondenti è richiesta nell’Assemblea Generale ordinaria la maggioranza assoluta dei Soci effettivi. Sono compresi nel numero anche gli eventuali assenti che abbiano inviato giustificazione scritta al Presidente del Centro insieme con la scheda di votazione in busta chiusa o con mezzo elettronico che tuteli la segretezza del voto.
Art. 30
Per l’elezione del Presidente è necessario che un Socio effettivo ottenga i due terzi dei voti. Qualora nella prima votazione nessuno ottenga il quorum richiesto, si passa ad una seconda votazione in seguito alla quale viene eletto il Socio che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Art. 31
Il Consiglio Direttivo ratifica la scelta del Vicepresidente effettuata dal Presidente. Qualora il Presidente non risieda a Modena, il Vicepresidente deve essere scelto tra i Soci residenti nella provincia di Modena.
Anche Segretario Generale, Bibliotecario, Tesoriere sono preferibilmente scelti tra i Soci residenti nella provincia di Modena.
Art. 32
Per l’elezione a tutte le altre cariche è sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti.
TITOLO XI. Anno accademico
Art. 33
L’anno accademico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
TITOLO XII. Pubblicazioni del Centro
Art. 34
Il Centro pubblica annualmente le notizie relative alla propria attività nella rivista informatica “Muratoriana online”, continuazione della rivista “Muratoriana” diffusa a stampa tra il 1952 e il 1988. Compatibilmente alle risorse disponibili, “Muratoriana” può essere edita anche in forma cartacea.
TITOLO XIII. Amministrazione
Art. 35
Il Consiglio Direttivo vigila sul patrimonio dell’Istituto e provvede alla sua conservazione ed amministrazione.
Art. 36
I proventi e gli oneri previsti in ciascun esercizio devono essere iscritti nel bilancio preventivo.
Bilancio preventivo e rendiconto consuntivo vengono predisposti dal Tesoriere, esaminati dal Collegio dei Revisori dei conti indi sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Generale ordinaria.
Art. 37
Le somme necessarie per l’amministrazione del Centro devono essere depositate presso un Istituto di credito che dia garanzie di solidità.
TITOLO XIV. Scioglimento e liquidazione
Art. 38
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.
L’eventuale patrimonio residuo al termine della liquidazione sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
TITOLO XV. Norme transitorie e finali
Art. 39
Il presente Statuto riforma e sostituisce il precedente, sia pure nella continuità dell’esistenza del Centro.
S’intendono confermati i ruoli dei Soci già esistenti in forza del precedente Statuto e delle elezioni annualmente svolte.
Le modifiche allo Statuto, se in esso non è altrimenti disposto, vengono apportate dai tre quarti dei Soci, compresi i componenti la Commissione Centrale, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti in presenza e/o da remoto, come da Codice Civile. Le proposte di modifica, formulate in articoli, possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci effettivi; il testo delle modifiche deve essere inviato ai membri dell’Assemblea insieme alla convocazione dell’adunanza, con un preavviso di almeno 15 giorni. Esse sono poste in votazione, in seconda lettura, in una successiva adunanza straordinaria, da indire entro due mesi dalla precedente. Di queste adunanze va redatto verbale.
Le modifiche di Statuto sono sottoposte all’approvazione della Prefettura di Modena ed entrano in vigore all’inizio del mese successivo a tale approvazione.
Art. 40
Il Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere, il Bibliotecario, i Consiglieri elettivi, già eletti o nominati al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto, restano in carica fino al termine naturale di scadenza.
TITOLO XVI. Regolamenti
Art. 41
Al Consiglio Direttivo è data facoltà di redigere regolamenti attuativi del presente Statuto.
Ogni regolamento deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.
TITOLO XVII. Disposizioni generali
Art. 42
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.